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Statuto

Il Comitato dei Pendolari del Levante Ligure si è costituito spontaneamente la sera di Lunedì 01/02/2016 nella città di Rapallo (Ge) ed ha approvato il proprio statuto.

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E DURATA

Il Comitato dei Pendolari del Levante Ligure è un gruppo volontario apartitico e senza scopo di lucro che si impegna a preservare i diritti dei cittadini del Levante Ligure che hanno necessità, per motivi di lavoro/studio o altro, di utilizzare il mezzo ferroviario.

La durata del presente gruppo è a tempo indeterminato salvo differenti decisioni prese all’unanimità e tramite votazione del Consiglio direttivo.

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ART. 2 COMUNICAZIONI E SEDE

In mancanza di una sede fisica, il Comitato è raggiungibile tramite l’indirizzo mail ufficiale pendolarilevanteligure@gmail.com che può essere utilizzato per iscriversi al comitato, ricevere le newsletters periodiche e tutte le informazioni ritenute rilevanti ed attraverso il sito internet https://pendolarilevante.wixsite.com/comitatoliguria

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ART. 3 SCOPI E FINALITA’

Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito del trasporto pubblico, salvaguardando i diritti dei Pendolari iscritti e di coloro che utilizzano il trasporto pubblico su rotaia nella tratta La Spezia Centrale-Genova Voltri.

 

Il Comitato si propone pertanto di lavorare al fine di migliorare il servizio ferroviario seguendo le segnalazioni degli iscritti, in particolar modo sulle seguenti tematiche:

 

  1. Tempi di percorrenza

  2. Puntualità

  3. Qualità del servizio

  4. Incremento del servizio nelle fasce più critiche

  5. Intermodalità ferro-gomma

  6. Sicurezza

 

ART. 4 AMMISSIONE

Fanno parte del comitato coloro che hanno partecipato alla costituzione dello stesso, tutte le persone fisiche che decidono di aderire, condividendone lo spirito e le finalità.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che va comunicato al Consiglio direttivo tramite mail all’indirizzo ufficiale del Comitato (vedi Art. 2)

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ART. 5 DIRITTI E DOVERI

Gli aderenti al Comitato hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro

 

Gli aderenti al comitato hanno il diritto di:

  • comunicare al Consiglio direttivo eventuali richieste riguardanti il servizio

  • partecipare alle attività promosse dal Comitato

  • prendere visione di tutta la documentazione relativa alle attività del Comitato

  • prendere parte alle convocazioni da parte del Consiglio direttivo

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Al fine di rendere il più possibile partecipi gli aderenti alle attività del Comitato, il Consiglio direttivo si impegna all’invio di mail periodiche e newsletters informative.

 

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi del Comitato:

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  • Aderenti

  • Consiglio direttivo

  • Presidente

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite

 

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione del Comitato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali degli Aderenti (dei Soci) ai quali risponde direttamente e dai quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, in carica per la durata di anni 3 e sono rieleggibili a seconda della volontà dei soci per un numero indefinito di mandati.

Tale numero di componenti può essere soggetto a modifiche per ampliamento organico dopo votazione del direttivo già attivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

ART. 8 PRESIDENTE

Il presidente rappresenta il Comitato e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

Il presidente è stato eletto in fase di costituzione del Comitato come dato costitutivo allegato.

La durata della carica è pari a quella del Consiglio direttivo (vedi Art. 7).

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea degli Aderenti per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

 

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Aderenti e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

 

 

 

 

 

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